Art. 15.
(Norme finanziarie).

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad attribuire all'Autorità, per l'anno 2006, la somma di 20 milioni di euro per il proprio funzionamento.
      2. Per gli anni successivi al 2006 la somma di cui al comma 1 è definita dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.